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proroga bilancio

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    lillo1
    Post: 3.987
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    00 29/11/2010 13:22
    con lettera inviata dall'ANCI al Ministero dell'Interno lo scorso 25 novembre 2010 è stata richiesta la proroga al 31 marzo 2011 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2011 degli enti locali.

    evvai. anche quest'anno la nostra proroghina non ce la toglie nessuno.

    [SM=g27829]



    lillo1
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    Michele Dei Cas
    Post: 728
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    Utente Senior
    00 29/11/2010 14:34
    Visti i tagli, temo che si arriverà, di proroga in proroga al 31 dicembre, ecc. ecc.
    *******

    "E' un mondo difficile - è vita intensa - felicità a momenti e futuro incerto" (T. Carotone)
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    lillo1
    Post: 3.989
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    Utente Master
    00 29/11/2010 20:56
    di taglio in taglio, potrebbe divenire superfluo fare il bilancio...

    [SM=g27828]

    lillo1
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    lillo1
    Post: 4.016
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    00 21/12/2010 12:51
    con decreto del 17 dicembre 2010, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2011.
    lillo1
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    ferrari.m
    Post: 3.458
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    Utente Master
    00 21/12/2010 14:49
    Ma c'è mai stato un anno nel quale non sia stata data la proroga?
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    ferrari.m
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    "Un uomo la cui reputazione si basa sulla sua abilità in una tecnica è uno stupido. Concentrando tutta la sua energia in un solo campo, certamente vi eccelle, ma non è interessato ad altro. Un uomo simile è inutile."
    (Hagakure, I, 147)
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    Michele Dei Cas
    Post: 740
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    Utente Senior
    00 21/12/2010 15:35
    Non negli ultimi 30 anni. In compenso, invece di rimediare a tale anomalia, il legislattore ha avuto la genialata di ridurre i termini del rendiconto, così non rispettiamo più neppure quelli.
    *******

    "E' un mondo difficile - è vita intensa - felicità a momenti e futuro incerto" (T. Carotone)
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    lillo1
    Post: 4.017
    Registrato il: 25/07/2003
    Utente Master
    00 23/12/2010 05:53
    Re:
    Michele Dei Cas, 21/12/2010 15.35:

    Non negli ultimi 30 anni. In compenso, invece di rimediare a tale anomalia, il legislattore ha avuto la genialata di ridurre i termini del rendiconto, così non rispettiamo più neppure quelli.




    [SM=g27828]

    lillo1
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    lillo1
    Post: 4.018
    Registrato il: 25/07/2003
    Utente Master
    00 23/12/2010 05:55
    in compenso, l'unica proroga che stavamo aspettando tutti con ansia, sull'utilizzo degli oneri in parte corrente, per compensare almeno in parte il taglio dei trasferimenti, nel milleproroghe non c'è...

    [SM=g27819]

    lillo1
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    marco panaro
    Post: 12.635
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    00 27/12/2010 17:21
    Re:
    lillo1, 23/12/2010 5.55:








    insonnia? [SM=g27833]
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    lillo1
    Post: 4.025
    Registrato il: 25/07/2003
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    00 28/12/2010 09:24
    Re: Re:
    marco panaro, 27/12/2010 17.21:



    insonnia? [SM=g27833]




    ebbene si... [SM=g27818]




    lillo1
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    ferrari.m
    Post: 3.460
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    00 28/12/2010 13:55
    Re:
    lillo1, 23/12/2010 5.55:

    in compenso, l'unica proroga che stavamo aspettando tutti con ansia, sull'utilizzo degli oneri in parte corrente, per compensare almeno in parte il taglio dei trasferimenti, nel milleproroghe non c'è...

    [SM=g27819]



    Domanda provocatoria: e a che serve la proroga?
    Qualcuno mi dimostri, leggi alla mano, che gli oneri di urbanizzazione hanno una destinazione vincolata per legge alle spese per investimento.

    Io sostenevo nel 2008 questo:

    Il problema dell’utilizzo dei proventi derivanti dai contributi di costruzione di cui all’articolo 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    L’interpretazione della normativa in materia di utilizzo dei cosiddetti “oneri di urbanizzazione” ha avuto una curiosa evoluzione nel corso del tempo, soprattutto negli ultimi anni, passando dall’idea del possibile integrale utilizzo a finanziamento delle spese correnti, all’idea contraria.
    Per chiarire questo concetto è utile fare un breve excursus della normativa.
    L’originaria versione della legge 28 gennaio 1977 n. 10, prevedeva, all’articolo 12, l’integrale vincolo di destinazione d’uso per la “realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, nonché all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui al successivo art. 13.”.
    Successivamente con l’articolo 16bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, la norma veniva cambiata: si sanciva la possibilità di utilizzare tali proventi “nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.”.
    Ancora più tardi, l’articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dispose che i proventi degli oneri urbanizzazione potevano essere destinati “anche al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale”, senza indicazione di alcun limite di importo e senza differenziazione tra manutenzione ordinaria e straordinaria.
    Fino al varo del Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380) permaneva perciò un vincolo di destinazione d’uso al finanziamento della costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e al finanziamento della manutenzione del patrimonio comunale.
    L’entrata in vigore del Testo unico, al 30 giugno 2003, cambiò completamente il punto di vista del problema, in quanto non venne replicato il contenuto dell’articolo 12 della cosiddetta legge “Bucalossi” (riscossione su conto corrente vincolato presso la tesoreria del Comune e vincolo di destinazione d’uso), che veniva contestualmente abrogato.
    Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con nota n° 0108321 del 7 ottobre 2003, chiarì che doveva ritenersi venuto meno il vincolo di destinazione delle somme riscosse per il rilascio dei permessi di costruire e aggiunse che l’abrogazione dell’articolo 12 era “espressione della chiara volontà del legislatore di attribuire agli enti locali piena discrezionalità nell’utilizzo dei proventi in questione”.

    Sembrava affermata chiaramente e decisamente l’assoluta libertà dei Comuni nell’utilizzo di tali proventi, fatta salva la necessità di procedere al loro accertamento sulla base dell’effettivo introito.
    Intervenne poco tempo dopo la legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) che reintrodusse un vincolo, o meglio, limitò la libertà di utilizzo sancendo che tali proventi potevano “essere destinati al finanziamento delle spese correnti entro il limite del 75% per il 2005 e del 50% per il 2006”.
    Tale norma sembrava voler ricondurre a un più corretto utilizzo tali proventi passando gradualmente dalla assoluta libertà di utilizzo nell’esercizio 2004, ad un utilizzo per spese d’investimento di almeno il 50% di essi nel 2006.
    Logicamente, visto che queste norme limitative avevano una validità temporale ben definita, nel silenzio della legge dal 2007 i Comuni avrebbero ripreso la piena libertà d’azione.
    In modo inspiegabile però nel corso del dibattito sull’iter della legge finanziaria 2007, sembrò emergere l’idea che nel silenzio della legge fosse impossibile utilizzare tali proventi a finanziamento delle spese correnti.
    Tale idea, seppur confusamente, si evince dalle proposte di emendamento dell’ANCI al disegno di legge finanziaria 2007 .
    Alla fine dell’iter legislativo la finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) al comma 713 dell’articolo 1 stabilisce; “Per l’anno 2007 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.”.
    Questa formulazione della norma, che disponeva solo per l’esercizio 2007, ha fatto sì che alcuni addetti ai lavori e revisori dei conti, in fase di approvazione del bilancio pluriennale 2007-2009, sostenessero l’impossibilità di prevedere il finanziamento di spese correnti con entrate derivanti da oneri di urbanizzazione per gli esercizi 2008 e 2009 in quanto mancante la copertura di legge.
    In fase di redazione della legge finanziaria 2008, la confusione sulla possibilità di utilizzo degli oneri si ripropose con sempre maggiore forza, già nelle proposte ANCI di emendamento al disegno di legge finanziaria 2008 . Non solo, la confusione si insinuò anche all’interno della Commissione Bilancio del Senato che in fase di esame del disegno di legge finanziaria 2008 e in particolare relativamente all’emendamento 12.9 (testo 2) vide Senatori affermare che tale norma “riconduce alle spese di parte corrente del bilancio comunale le risorse destinate agli investimenti”, o che l’emendamento “costituisce un incentivo per i sindaci alla cementificazione del territorio comunale, finalizzata al recupero di risorse da destinare alle spese correnti”.
    La versione definitiva della finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n° 244) all’articolo 2, comma 8, stabilisce: “Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste da testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.”, quindi la disposizione limita l’utilizzo per la spesa corrente al 50% degli oneri.
    L’ANCI nel suo documento “Scheda di lettura delle norme di interesse dei Comuni” relativa alla finanziaria 2008 , commenta la disposizione affermando che viene recepita la sua proposta emendativa, non evidenziando in modo particolare un commento in un senso o nell’altro.
    Come abbiamo visto la confusione sulla norma sembra via via aumentare con il passare del tempo e l’unica spiegazione plausibile è che vi sia una certa resistenza, forse dovuta all’abitudine, a considerare i proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire come una entrata non vincolata, quasi che l’entrata in vigore del Testo unico dell’edilizia non sia ancora stata metabolizzata dagli operatori.




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    ferrari.m
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    "Un uomo la cui reputazione si basa sulla sua abilità in una tecnica è uno stupido. Concentrando tutta la sua energia in un solo campo, certamente vi eccelle, ma non è interessato ad altro. Un uomo simile è inutile."
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    lillo1
    Post: 4.026
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    Utente Master
    00 28/12/2010 15:12
    vero, mario.
    mi pare che ti avessi pure dato ragione, in allora.

    ma leggo ora sul sole di oggi:

    Rientra a sorpresa nel decreto la possibilità per i Comuni di utilizzare il 75% del ricavato degli oneri di urbanizzazione per le spese correnti: per ora, tuttavia, gli oneri rientrano in un elenco di regole prorogate di soli tre mesi; ma la seconda proroga al 31 dicembre 2011 appare indispensabile.

    non ho più parole.
    lillo1
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    Michele Dei Cas
    Post: 745
    Registrato il: 23/03/2007
    Utente Senior
    00 28/12/2010 15:30
    In questo caso condivido la "presa di posizione" del legislatore delle finanziarie 2007 e 2008.

    Il problema è che gli oneri di urbanizzazione, con tutta la buona volontà, al di là delle prime entusiastiche prese di posizioni successive all’abrogazione dell’articolo 12 della legge n. 10 del 1977, faticano concettualmente a rientrare fra le entrate correnti (tributarie od extratributarie che le si volesse definire).

    Basta pensare all'eccezionalità di proventi collegati a piani di lottizzazione o attuativi in genere ed alla stessa natura di tale entrata, che, per definizione, va a finanziare interventi connessi alla urbanizzazione degli abitati (tale non potendosi ragionevolmente definire l'acquisto del gas per il riscaldamento delle scuole).

    Si tratta, secondo me, sì di entrata "non vincolata" (nel senso che può finanziare anche spese diverse da quelle che sono in senso stretto opere di urbanizzazione) ma anche di entrata "in conto capitale" (come si diceva ai miei tempi) che, come tale non si presta a finanziare spese correnti, sia perchè si corre il rischio che le prossime generazioni abitino in quartieri non dotati delle strutture indispensabili per una decente qualità abitativa, sia perché il loro carattere di eccezionalità e discontinuità mal si presta a finanziare spese che, invece, sono (ahimé) continue ed ordinarie.
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    Michele Dei Cas
    Post: 746
    Registrato il: 23/03/2007
    Utente Senior
    00 28/12/2010 15:33
    N.b. con quanto sopra, ovviamente, non volevo negare la necessità di una deroga ai principi di corretto ordinamento contabile, per "stato di necessità" visti i tagli assurdi ai trasferimenti dello stato e le altrettanto assurde proibizioni ai comuni di gestire le proprie entrate in autonomia.
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    ferrari.m
    Post: 3.461
    Registrato il: 23/06/2003
    Utente Master
    00 28/12/2010 17:33
    Intendiamoci, anche io penso che sia sbagliato usare gli "oneri di urbanizzazione" per qualcosa di differente dagli investimenti.
    La mia è una considerazione meramente giuridica.
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    ferrari.m
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    lillo1
    Post: 4.027
    Registrato il: 25/07/2003
    Utente Master
    00 28/12/2010 17:50
    si, ma scendiamo a terra. cosa vuol dire laproroga per 3 mesi???

    [SM=g27833]
    lillo1
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    Michele Dei Cas
    Post: 747
    Registrato il: 23/03/2007
    Utente Senior
    00 28/12/2010 17:57
    Che non sanno quello che fanno.
    A parte che, leggendo quell'articolo, sembra di vedere quando nei comunelli si va a correggere le delibere di giunta dopo l'adozione e prima della pubblicazione all'albo.
    *******

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    Michele Dei Cas
    Post: 748
    Registrato il: 23/03/2007
    Utente Senior
    00 28/12/2010 17:59
    Re:
    ferrari.m, 28/12/2010 17.33:

    Intendiamoci, anche io penso che sia sbagliato usare gli "oneri di urbanizzazione" per qualcosa di differente dagli investimenti.
    La mia è una considerazione meramente giuridica.




    Da un punto di vista giuridico-contabile tutto si gioca sull'imputazione degli oneri al titolo IV o al titolo I (o III). Secondo me, anche dopo la fine del vincolo di destinazione, la corretta imputazione resta quella al titolo IV.
    *******

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    ferrari.m
    Post: 3.463
    Registrato il: 23/06/2003
    Utente Master
    00 28/12/2010 18:17
    Secondo il Siope è titolo IV (cod. 4501)
    [Modificato da ferrari.m 28/12/2010 18:23]
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    ferrari.m
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    Michele Dei Cas
    Post: 749
    Registrato il: 23/03/2007
    Utente Senior
    00 29/12/2010 08:36
    Appunto; se sono imputati al titolo IV, serve una deroga di legge perché possano finanziare spese correnti.
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