LIBERTA' D'INFORMAZIONE E CENSURA PREVENTIVA: INDAGINE CONOSCITIVA

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INES TABUSSO
00giovedì 3 maggio 2007 20:50



IL SOLE 24 ORE
03/05/2007
PIZZETTI: INUTILE FARE RICORSO A SANZIONI PENALI
ANTONELLO CHERCHI

www.corteconti.it/Rassegna-S/maggio2007/03052007/034.tif




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1ª Affari costituzionali - Scheda di seduta


Seduta n. 101 (antimeridiana)
Mercoledì 2 Maggio 2007 (11.05 - 13.45)

Presidenza
BIANCO (Ulivo)

Presenti per il Governo
PINZA, vice ministro per l'economia e le finanze



Procedure informative - indagini conoscitive
Indagine conoscitiva sui rapporti tra libertà di informazione, sviluppo delle
comunicazioni, tutela dei diritti della persona e sicurezza pubblica: Audizione
del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Trattazione
Audizione del Prof. Pizzetti;
interventi dei senatori VILLONE (Ulivo), PALMA e PASTORE (FI);
replica del prof. Pizzetti.

Precedente trattazione
Seduta n. 60 di Mercoledì 13 Dicembre 2006




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Legislatura 15º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 101 del
02/05/2007 Versione per la stampa
Mostra rif. normativi

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2007
101ª Seduta (antimeridiana)


Presidenza del Presidente
BIANCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Pinza.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professore Francesco
Pizzetti, Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati
personali, accompagnato dal Segretario Generale Giovanni Buttarelli, nonché da
Alberto Corsini, Mario de Bernart, Baldo Meo e Biancamaria Sabatini.




La seduta inizia alle ore 11,10.
Il presidente BIANCO introduce i temi oggetto dell’audizione.
Il Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali
Francesco PIZZETTI ripercorre l’evoluzione giuridica della protezione dei dati
personali quale specificazione del diritto alla riservatezza e i limiti che
essa incontra rispetto al diritto all’informazione e alla libertà di stampa.
Sottolinea in particolare il riconoscimento del diritto alla privacy che si
ricava, in particolare, dall’articolo 2 della Costituzione che individua i
diritti fondamentali della persona e l’inserimento nel Trattato dell’Unione
europea che ha recepito la Carta dei diritti.

Dà quindi conto di alcuni recenti provvedimenti emanati dall’Autorità garante,
in particolare il divieto, disposto il 15 marzo 2007, di divulgare informazioni
attinenti la sfera sessuale delle persone e l’inibizione temporanea per la
diffusione di dati personali (21 aprile 2007) in riferimento alla pubblicazione
di alcune fotografie acquisite con espedienti che, in base alle norme vigenti e
alla giurisprudenza realizzano una violazione di domicilio.

Conclude, auspicando una revisione della normativa vigente, con particolare
riguardo all’apparato sanzionatorio applicabile agli organi di informazione.

Il senatore PASTORE (FI) esprime riserve su alcuni provvedimenti adottati d’
ufficio e con sospetta tempestività dall’Autorità garante: a suo avviso le
notizie legittimamente acquisite debbono poter essere oggetto di divulgazione,
in particolare quando riguardino personalità pubbliche.

Il senatore VILLONE (Ulivo) osserva che in alcuni casi i divieti di
divulgazione potrebbero determinare una forma di censura preventiva, in
violazione dell’articolo 21 della Costituzione. Inoltre, condivide i dubbi
circa la congruità, anche costituzionale, delle sanzioni vigenti, sottolineando
che la protezione dei dati personali incontra un limite non solo nei confronti
della libertà di informazione e di stampa, ma anche rispetto ad altri rilevanti
interessi protetti a livello costituzionale.

Il senatore PALMA (FI) si sofferma a sua volta sul provvedimento del 15 marzo
2007, ritenendo particolarmente rilevante i casi che riguardano personalità
pubbliche e soprattutto coloro che svolgono una funzione politica.

Il presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali
Francesco PIZZETTI risponde ai quesiti posti: la normativa europea lascia ampio
spazio alla discrezionalità del legislatore nazionale nell’individuare il punto
di equilibrio fra esigenza di tutela della privacy e diritto all’informazione.
In ogni caso, i provvedimenti che limitano la diffusione di dati personali,
sebbene possano assumere forme che richiamano quelle di una censura, hanno lo
scopo di impedire danni irreparabili. Ritiene, comunque, che la tutela della
privacy abbia un grande rilievo costituzionale non recessivo, in linea di
principio, neanche rispetto alla libertà di stampa.

Precisa che la divulgazione di notizie acquisite illecitamente deve ritenersi
vietata, condividendo l’opinione secondo la quale il diritto alla privacy di
personalità pubbliche sia affievolito, salvi in ogni caso i limiti del rispetto
della dignità della persona e della essenzialità della notizia.


Il PRESIDENTE ringrazia il professor Francesco Pizzetti e dichiara conclusa l’
audizione.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,45.




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